b)

STATUTO

Art. 1                 E’ costituita un’associazione denornina

” ASSOCIAZIONE ASTRONOMIC A ISAAC NEWTON”. Art. 2 - L’associazione ha sede in S. Maria a Monte Pi delIa Vittoria n. 47 , e potn\ istituire sedi secondarie ed irnpiant distaccati.

Art. 3 - L’associazione ha fmalitiL esclusivamente culturali non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

“Prornuovere rnanifestazioni culturali e scientifiche per 1 divulgazione e 10 studio delle scienze astronorniche promuovere la ricerca scientific a nel settore astronornico, ed i particolare l’associazione si prefigge:

-    arnpliare Ie conoscenza dell’astronornia, utilizzando ogn mezzo di comunicazione anche di rnassa;

- favorire 10 scambio di conoscenze nell’arnbito del rnond scientifico e culturale, in particolare i contatti tra organisrni enti e persone;

-     sviluppare studi, ricerche ed osservazioni nel settor dell’ astronornia;

- organizzare convegni, rnanifestazioni e corsi di formazione;

- favorire la diffusione della cultura astronornica e in

particolare a livello scolastico.

- prornuovere ricerche scientifiche svolte direttamente dagr

associati od in collaborazione con altri enti di ricerca.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali I’associazione  puo costituire commissioni 0 cornitati.

Art. 4 - La durata dell’associazione viene stabilita a tern indeterminato. Art. 5 - Ii patrirnonio dell’associazione e costituito: - dagli apporti iniziali versati dai soci ;

dai heni rnobili 0 immobili che diverranno dell’ associazione; - dai contributi di ammissione;

- da eventuali donazioni, erogazioni 0 lasciti;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con Ie eccedenze di

bilancio.

Le entrate dell’ associazione sono costituite: - dalle quote sociali annue;

c)

-    da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni partecipazioni ad esse;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivit sociale.

L’ associazione puo organizzare iniziative per conto d Amministrazioni Comunali ed incassarne Ie relative somm messe a disposizione.

Art. 6 - L’ esercizio fmanziario si chiude al 31 dicembre di ogn anno.

Entro novanta giorni dalla fine dell’esercizio verrann predisposti, dal Consiglio Direttivo, it rendiconto economico fmanziario consuntivo.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione verranno impiegati per 1 realizzazione delle attivitil. istituzionali e a queUe direttament connesse.

E’ fatto divieto di distribuire in modo diretto ed indiretto util ed avanzi di gestione nonche fondi di riserve 0 capitale sociale durante la vita dell’associazione , agli associati 0 ad altri, salv che la destinazione 0 la distribuzione non sia imposta per legge Art. 7 - Gli associati si distinguono in:

a)     associati ordinari;

b)    associati onorari;

c)     associati sostenitori.

d)     sono associati ordinari i fondatori (coloro che risuitan dall’atto costitutivo dell’associazione) e Ie persone ch avendo compiuto la maggiore eta vengono ammesse, dietr loro richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo).

Possono essere ammessi quali associati ordinari, i minori di et’ non inferiore ad anni 10 compiuti su richiesta scritta dei genito o di chi ne fa Ie veci.

d)     sono associati onorari Ie persone od enti che verranno elett dall’assemblea dell’associazione su proposta del Consigli Direttivo per meriti particolari nel campo dell’astronomia.

e)     Sono associati sostenitori Ie persone, Enti, Associazioni Societil di qualsiasi natura, che paghino una quota stabilirsi di volta in volta da parte dell’assemblea L ‘ associato sostenitore puo farsi rappresentare press

l’ associazione da un rappresentante, che assume l’ identic posizione di un associato ordinario.

La quota 0 contributo associativo sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e dette quote no sono rivalutabili.

Art. 8 - Gli associati avranno diritto di frequentare i local sociali, di ricevere Ie pubblicazioni, ed ogni altro material prodotto dall’ associazione, di partecipare a tutte 1 manifestazioni e ricerche scientifiche organizzat dall’ associazione.

Art. 9 - La qualifica di associato puo venir menD per i seguent motivi:

a)     per decesso;

b)    per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mes

prima dello scadere dell’anno;

c)     per delibera di esc1usione dell’assemblea.

Sono considerate cause dell’esclusione dell’associato: - l’indisciplina, l’indegnitil da chiunque accertate;

- la morosita nei pagamenti dei contributi associativi;

- chi fomenta dissidi tra gli associati ed all’intern

dell’ associazione.

Art. 10 -        Gli organi sociali dell’ Associazione son

I’ Assemblea dei Sod , il Consiglio Direttivo , il Presidente. Ognuno svolge i compiti che gli sono propri secondo quant indicato nel presente Statuto.

Art. 11 - 11 Consiglio Direttivo e composto da un minimo di tr ad un massimo di nove membri a scelta dell’assemblea.

Tutti i soci , purche maggiorenni ,possono essere eletti per 1 carica di membro del Consiglio Direttivo.

Ii Consiglio Direttivo rimane in carica un anno. In caso d dimissioni 0 di decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio all prima riunione provvede alIa sua sostituzione.

I consiglieri cosi sostituiti restano in carica per la durata residu del Consiglio Direttivo.

Ad ogni Consigliere ed alle altre cariche all’interno de Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso a qualsiasi titol e di qualsiasi natura.

Art. 12 - 11 Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 13 - Ii Consiglio si riunisce tutte Ie volte che il President 10 ritenga necessario, 0 quando ne sia fatta richiesta da aimen il 30% dei suoi membri, e comunque una volta all’anno pe deliberare in ordine al bilancio eonsuntivo ed eventualmente quello preventivo, e per deliberare l’ammontare delIa quo sociale.

Per la validitil delle deliberazioni oecorre la presenza effettiv delIa maggioranza dei membri del Consiglio, ed il vot favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritil pre vale il voto di chi presiede.

II Consiglio e presieduto dal Presidente, in sua assenza da Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal piu anziano di e dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verra redatto, su apposit libro, il relativo verbale che verra sottoseritto dal Presidente dal Segretario della seduta.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo e l’organo che ha il eompito d rendere esecutive Ie deliberazioni dell’ Assemblea , ed delegato dei poteri deliberativi e deeisionali su van problemi sempre nel rispetto dello spirito e della volonta espress dell’ Assemblea.

Inoltre ha i eompiti amministrativi , finanziari , organizzativi divulgativi, didattici, scientifici, editoriali, per la gestion ordinaria dell’ Associazione.

Esso procede pure alla nomina degli associati.

Art. 15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente:

-     rappresenta legalmente l’ associazione nei eonfronti dei terz ed in giudizio ed ha la firma sociaIe;

-    cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e de Consiglio;

- provvede a quanta necessario per l’ amministrazione

I’ organizzazione ed il funzionamento dell’ associazioni.

Art. 16 - II segretario ha funzioni eminentemente operative e d supporto tecnico, coordina ed armonizza l’ operato dei divers organi dell’ associazione, controlla I’ adempimento delle divers

incomhenze connesse aHa vita dell’associazione al fine d garantime la continuita ed il huon funzionamento.

Art. 17 - L’ Assemhlea dei Soci e l’ organa                       costitutivo

legislativo e sovrano dell’ Associazione.

L’ Assemhlea fissa Ie direttive generali per il conseguiment delle final ita sociali; vota la relazione annuale del Presidente vota il rendiconto consuntivo delIa gestione annuale ; stabilisc l’ entitil delIa quota sociale annuale.

L’ Assemblea e sovrana per quanta riguarda il sistema d votazione.

Le decisioni e Ie deliberazione dell’ Assemhlea sono vincolant per tutti gli organi ed i membri dell’ Associazione.

Art. 18 - L’assemblea degli associati e convocata, anche fuo dell a sede sociale, purche in territorio italiano, dal Consigli Direttivo, medianti avvisi indicanti la data, l’ ora, i1 luogo l’ ordine del giomo delIa riunione da inviarsi a ciascu associato, almeno quindici giomi prima di queUo fissato pe I’ adunanza.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volt all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio pe l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente d queUo preventivo.

Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gl associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e puo farsi rappresentar da un altro associato tramite delega scritta. La delega non pu’ essere a favori di membri del Consiglio. Ogni socio pu’ rappresentare, tramite de1ega, massimo due soci.

Art. 20 - L’assemblea e validamente costituita e delibera, i prima convocazione, quando e presente la meta piu uno degl’ associati, in seconda convocazione qualunque sia it numer degli associati presenti:

-     sull’approvazione del bilancio consuntivo, sulla destinazion e copertura rispettivamente sull’avanzo 0 disavanzo di gestione;

sulla nomina dei componenti dell’organo di controllo previ fissazione del numero dei componenti;

sulla nomina dei componenti dell’organo di controllo, ed i collegio dei probiviri, qualora risultassero necessari, previ fissazione del numero dei componenti;

-    sulla nomina dei componenti di commissioni 0 comitat scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero de componenti;

- sullo scioglimento dell’ associazione e devoluzione de

patrimonio;

- sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

- sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione;

- su quanta altro a lei demandato per statuto e per legge.

Nelle assemblee convocate per la modifica dell’atto costitutiv e per deliberare sullo scioglimento dell’associazione necessaria la presenza dei tre quarti degli associati.

Art. 21 - L’assemblea e presieduta dal Presidente del Consigli Diretti vo , 0 in mancanza dal Vicepresidente, 0 in mancanza d entrambi nomina il proprio presidente.

11 presidente dell’assemblea nomina un segretario e constata 1 regolaritl delle deleghe ed iJ diritto ad intervenir all’ assemblea.

Delle riunioni viene redatto verbale firrnato dal presidente e da segretario.

Art. 22 - Possono essere elette commissioni 0 comitat scientifici -culturali.

Le commissioni 0 comitati hanno il compito di:

-    elaborare studi e/o ricerche di ausilio all’attivi’ dell’ associazione, su quegli oggetti e con modalita e terrnin che l’assemblea reputera di fissare;

- svolgere funzioni consultive per l’organo amministrativo. Art. 23 - I libri dell’associazione saranno costituiti:

-    dal libro verbali dell’ assemblee, nel quale sarann verbalizzate tutte Ie assemblee degli associati;

-    dal libro verbali dell’ organa arnministrativo, nel qual saranno verbalizzate tutte Ie deliberazioni dell’ organ arnministrativo;

dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti nominativi degli associati e relative variazioni;

dal libro cassa, nel quale saranno trascritti i moviment contabili;

libro banca , nel quale saranno trascritti i movimenti bancari - dal libro dei beni ammortizzabili , nel quale sarann trascritti tutti i beni , mobili ed immobili, di proprieta dell associazione;

- registro Iva vendite ; registro Iva acquisti ;

da tutte queUe scritture ausiliarie che SI renderann necessane.

Tutti i libri e Ie scritture indicati sono tenuti a cura de consiglio, e conservati dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti de libri sociali.

Art. 24 - La vita associativa puo essere disciplinata , qualor risultasse necessario, con regolamenti intemi.

Tali regolamenti saranno redatti e compilati dal Consigli Direttivo e ratificati dall’ Assemblea dei Soci.

Art. 25 - Nel caso di scioglimento dell’associazione, pe qualsiasi causa, i1 patrimonio dell’ associazione e devoluto a altra associazione con finalitfl analoghe 0 a fini di pubblic utilita, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Pertanto l’assemblea degli associati:

-     determina Ie modalitfl della liquidazione e delIa devoluzion del patrimonio residuo;

- nomina fino a due liquidatori, anche fra i non associati fissandone i poteri.

Art. 26 - Per quanta non previsto nel presente statuto, valgon Ie norme previste dalla legge.

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